La Corte EDU, adita da un cittadino turco, ha definito il ricorso avente ad oggetto l’asserita
inefficacia del procedimento di controllo giurisdizionale della detenzione del ricorrente disposto al
momento della sua condanna dal giudice di merito. Il ricorrente ha sostenuto, ai sensi dell’articolo 5
§ 4 della Convenzione, che il procedimento di revisione aveva violato il principio della parità delle
armi e il diritto al contraddittorio, in quanto non gli era stata fornita una copia delle osservazioni del
P.M. presentate al tribunale di primo grado in relazione alla sua detenzione.
In generale, la Corte ha ribadito che, in virtù dell’articolo 5 § 4 della Convenzione, una persona
arrestata o detenuta ha il diritto di proporre un ricorso per il controllo giurisdizionale delle
condizioni procedurali e sostanziali che sono essenziali per la “liceità”, ai sensi dell’articolo 5 § 1,
della sua privazione della libertà. Di conseguenza, un tribunale che esamina un ricorso contro la
detenzione deve fornire le garanzie di una procedura giudiziaria in cui sia garantita la “parità di
armi” tra le parti, offrendo la possibilità di conoscere e commentare le osservazioni depositate
dall’altra parte. Sicché nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il parere espresso in relazione alla
detenzione del ricorrente costituiva il primo coinvolgimento del pubblico ministero nel
procedimento medesimo e che il ricorrente non poteva quindi conoscere la posizione sostenuta dallo
stesso in merito alla sua detenzione. Di conseguenza, per la Corte il ricorrente ha subito uno
svantaggio e, tenuto conto del posto preminente che il diritto alla libertà occupa in una società
democratica, ha ritenuto violato l’art. 5 § 4 della Convenzione.