L’assegno divorzile deve garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari (Cass. Civ., Sez. I, ord. 15 aprile 2025, n. 9887)

L’assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata
dei parametri di cui all’art. 5, comma 6, prima parte, della L. n. 898 del 1970, senza riferimenti al
tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all’ex coniuge richiedente, in ragione
della sua finalità composita – assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale
adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti
parametri, mediante complessiva ponderazione dell’intera storia coniugale e della prognosi futura,
tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio
delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l’esigenza perequativa. Il giudizio deve
essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali
delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli
ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.

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