Con la sentenza in epigrafe si è statuito che ai sensi dell’art. 20 l. n. 241 del 1990, immediatamente applicabile anche in Sicilia, i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico sono esclusi dall’ambito di applicazione del silenzio assenso; pertanto, è irrilevante il fatto che la normativa siciliana sul procedimento amministrativo (e sul silenzio-assenso) contenuta nella l. reg. n. 7 del 2019 non escluda espressamente dal suo campo di applicazione i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico.
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