L’articolo 55, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, in combinato disposto con l’articolo 50 e con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’interpretazione, da parte dei giudici di uno Stato membro, della dichiarazione effettuata da quest’ultimo ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, di detta convenzione secondo la quale tale Stato membro non è vincolato dalle disposizioni dell’articolo 54 della convenzione di cui trattasi per quanto riguarda il reato di costituzione di un’organizzazione criminale, qualora l’organizzazione criminale a cui ha partecipato la persona sottoposta a procedimento penale abbia esclusivamente commesso reati contro il patrimonio, purché siffatto procedimento sia volto, tenuto conto degli atti illeciti di tale organizzazione, a sanzionare pregiudizi alla sicurezza o ad altri interessi egualmente essenziali di detto Stato membro.
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