In caso di illegittima bocciatura scolastica, il danno risarcibile è sia il danno patrimoniale – derivante dal lucro cessante connesso al ritardo nel conseguimento del titolo di studio di scuola superiore e, conseguentemente, al differimento di un anno degli studi universitari e dell’inizio dell’attività professionale – sia il danno morale soggettivo per la sofferenza arrecata dall’illegittima bocciatura.
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