L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con gli articoli 7, 24 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso: impone allo Stato membro al quale è stata rivolta una richiesta di presa in carico, fondata sull’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento, di conferire un diritto di ricorso giurisdizionale avverso la sua decisione di rifiuto al minore non accompagnato, nell’accezione di cui all’articolo 2, lettera j), di detto regolamento, che chiede la protezione internazionale, ma non al parente di tale minore, nell’accezione di cui all’articolo 2, lettera h), del medesimo regolamento.
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