La cognizione del diritto all’elettorato attivo spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti fondamentali e, tra questi, dei diritti politici, non ricadendo la controversia nell’ambito della giurisdizione amministrativa sul contenzioso elettorale, di cui agli artt. 126, 129 e 130 c.p.a.. Infatti, la giurisdizione che tali disposizioni assegnano al giudice amministrativo ha ad oggetto le sole «operazioni elettorali», ossia la regolarità delle forme procedimentali di svolgimento delle elezioni, alle quali fanno capo nei singoli posizioni che hanno la consistenza dell’interesse legittimo, non del diritto soggettivo.
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