È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso il provvedimento con il quale l’Ordine delle professioni infermieristiche ha disposto la sospensione dall’esercizio della professione di una infermiera che non ha effettuato il vaccino Covid-19, ai sensi dell’art. 4, comma 6, d.l. n. 44 del 2021, fino alla data del 31 dicembre 2021 oppure fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale, stante la natura non provvedimentale dell’atto. Alla delibera dell’Ordine delle professioni infermieristiche, infatti, non può riconoscersi altro effetto che quello legislativamente previsto dall’art. 4, comma 7 del d.l. 44 del 2021, cioè quello di mera comunicazione dell’intervenuto accertamento dell’inadempimento all’obbligo vaccinale, compiuto dall’Azienda sanitaria, e delle relative conseguenze giuridiche. In quanto comunicazione, tale provvedimento non produce effetti giuridici ulteriori e diversi rispetto all’atto comunicato, l’unico suscettibile di valida impugnazione in sede giurisdizionale (effettivamente proposta dalla ricorrente con altro separato ricorso).
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