Le previsioni di cui all’art. 12, commi 1 e 3 della L. n. 38/2018 concernenti la promozione del diritto all’autodeterminazione dell’identità di genere e dell’espressione di genere nel contesto del sistema educativo vengono dichiarate incostituzionali per violazione della riserva di legge parlamentare. È stata sottoposta al controllo di costituzionalità una legge in materia di diritti, libertà e garanzie, oggetto della riserva di legge parlamentare contemplata dall’art. 165, comma 1), lett. b) della Costituzione. La legge n. 38/2018 attribuisce al potere regolamentare un margine molto ampio di discrezionalità nella definizione del contenuto dei mezzi di protezione o promozione dell’esercizio dei diritti contemplati dalla legge stessa: l’incostituzionalità è riconducibile a ciò, in quanto nell’ambito disciplinato dalla legge sono ammessi soltanto regolamenti di esecuzione.
Post correlati
Utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte in un diverso procedimento (Cass. Pen., Sez. Unite, 18 aprile 2024 – 3 ottobre 2024, n. 36764)
10 Ottobre 2024
La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di proporzionalità del sequestro probatorio (Cass. Pen., Sez. III, 4 luglio 2024 – 3 ottobre 2024, n. 36775)
10 Ottobre 2024
Utilizzabile la deposizione degli ufficiali o degli agenti di polizia sul contenuto di immagini videoriprese nel corso di un servizio di osservazione (Cass. Pen. Sez. IV, 28 maggio-21 giugno 2024, n. 24583)
10 Ottobre 2024
Utilizzabilità delle intercettazioni operate mediante captatore informatico, autorizzate in altro procedimento (Cass. Pen. Sez. IV, 20 giugno-27 giugno 2024, n. 25401)
10 Ottobre 2024
Il Consiglio di Stato interviene in tema di esercizio del diritto di critica da parte del personale delle Forze armate (Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 23 settembre 2024, n. 7732)
10 Ottobre 2024