Nella sentenza in epigrafe, i giudici amministrativi salernitani hanno statuito che il cosiddetto meccanismo del taglio delle ali, quale criterio di scelta del contraente così come regolamentato dal comma 2 bis dell’art. 97 del codice dei contratti pubblici, ha carattere fittizio e non reale, nel senso che tale operazione è solo virtuale e non comporta “de plano” l’esclusione automatica dalla gara delle imprese che abbiano presentato offerte ricadenti nelle “ali”. Esso implica unicamente l’accantonamento temporaneo di dette offerte dal calcolo della soglia di anomalia a fini prudenziali, in vista della individuazione della soglia di anomalia medesima.
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