Con pronuncia n. 141/2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sollevata dalla Corte d’appello di Bari secondo cui le disposizioni della “legge Merlin” dirette a punire il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione si porrebbero in contrasto con il principio della libertà di autodeterminazione sessuale, garantita dall’articolo 2 della Costituzione e con la libertà di iniziativa economica privata, protetta dall’art. 41. A parere dei Giudici, le restrizioni poste in essere dal Legislatore sono giustificabili e funzionali alla tutela dei diritti fondamentali delle persone vulnerabili e della dignità umana, anche nei casi in cui la scelta di prostituirsi sia frutto di libera scelta.
Tali argomentazioni costituiscono l’occasione per interrogarsi sulla connotazione da attribuire al concetto di dignità, come dimensione del sentire di ciascun individuo o con portata oggettiva nel contesto sociale.
Il presente saggio, confutando le accuse di paternalismo mosse alla Corte, sostiene l’impostazione del Giudice delle leggi, che al concetto di dignità riconosce una portata sociale in grado di travalicare gli orizzonti del mero soggettivismo.
The Constitutional Court rejects the question concerning the constitutionality of Provisions of Law No. 75 of 20 February 1958. In essence, the referring courts supported that the current legislation, which making recruitment and aiding and abetting of prostitution criminal offences were potentially contrasted with freedom of sexual self-determination protected under Article 2 of the Constitution and freedom of private-sector economic initiative, guaranteed under Article 41 of the Constitution. In the opinion of the Judges the restrictions established by the Legislator are justifiable and necessary to the protection of the fundamental rights of vulnerable persons and more generally of the human dignity, even in cases of free choice of prostitute himself.
These arguments provide an opportunity to question the meaning to be attributed to the concept of dignity, as a private dimension or an objective purpose in the social context.
The essay examines the delicate issue and concludes supporting the view of the Judges: to the concept of dignity must be recognized general scope, capable to overcome the horizons of the subjectivism.