I Supremi giudici amministrativi hanno sancito che, se, da un lato, è ammissibile (alla luce di una nozione estensiva di “edilizia civile”) abilitare la figura professionale dell’architetto alla sottoscrizione dei progetti relativi alla realizzazioni tecniche di carattere rigorosamente accessorio, preordinate al mero collegamento di opere edilizie alla viabilità ad esse strettamente servente; dall’altro, non si legittima alcuna estensione in relazione alle “proposte progettuali migliorative” ovvero alle “varianti” di cui all’art. 95, comma 14 e 94, comma 1 lettera a) d.lgs. n. 50/2016, che, nella loro attitudine integrativa o modificativa, sono in ogni caso accessorie all’opera viaria, e non certamente alle opere di edilizia civile e sono di pertinenza della figura dell’ingegnere.
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