La Cassazione sul tema del risarcimento del danno da lucro cessante ha ritenuto che lo stesso debba essere comprensivo del reddito effettivamente perduto dalla vittima e non solamente parametrato alla perdita della capacità lavorativa specifica. Il danno potrà essere liquidato esclusivamente nella differenza tra le retribuzioni perdute e quelle di fatto conseguite o conseguibili in virtù della nuova occupazione del soggetto danneggiato.
venerdì, Ott 16, 2026
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