venerdì, Ott 16, 2026
Eventi
Lectio – La Corte costituzionale ha 70 anni: un bilancio
Festival FuturoPresente – Scienza, Etica e Società
SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili
XXII Convegno annuale Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista “G. Cervati” – I domini collettivi fra possesso e proprietà
L’ultimo principio. Orizzonti e attualità della fraternità

NEWSLETTER

Iscriviti alla newsletter
Cerca
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
Reading: La CEDU su uso di opere d’arte senza corrispettivo di royalties (CEDU, sez. II, sent. 8 dicembre 2020, ric. n. 47384/07)
Condividi
Font ResizerAa
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
> Blog > Giurisprudenza > Corte EDU > anno 2020 > La CEDU su uso di opere d’arte senza corrispettivo di royalties (CEDU, sez. II, sent. 8 dicembre 2020, ric. n. 47384/07)
anno 2020Corte EDUGiurisprudenza

La CEDU su uso di opere d’arte senza corrispettivo di royalties (CEDU, sez. II, sent. 8 dicembre 2020, ric. n. 47384/07)

Di
Redazione
Pubblicato: 23 Dicembre 2020
7 Min di lettura
Condividi

La Corte Edu si pronuncia sul caso AsDAC, organizzazione non governativa moldava con sede a Chisinau, istituita per la gestione collettiva dei diritti d’autore (e connessi) dei suoi membri. Nel dicembre 2005 il governo moldavo ha decretato che nel 2006 la Banca nazionale avrebbe emesso
quattro monete d’argento commemorative. La Banca ha organizzato un concorso per scegliere il design delle monete e selezionato la grafica ed i modelli di L.C. e O.C. Successivamente L.C. e O.C. hanno affidato la gestione esclusiva dei diritti sulle proprie opere all’associazione ricorrente. In base ai loro accordi, la sola associazione ricorrente era autorizzata a rilasciare licenze per l’utilizzo di tali opere ed a riscuotere il compenso loro dovuto. L.C. e O.C. non hanno, così, potuto riscuotere royalties direttamente dall’utente delle proprie opere. In cambio, la ricorrente associazione si è impegnata, tra l’altro, a distribuire loro eventuali proventi e ad avviare
procedimenti legali per loro conto per difendere i diritti che le avevano attribuito. Nel giugno e nell’agosto 2006 la Banca nazionale della Moldavia ha coniato quattro monete commemorative con le opere di L.C. e O.C. Nel novembre 2006 l‘associazione ricorrente ha chiesto alla banca una somma rappresentativa circa 11.800 euro (EUR) per il danno patrimoniale e non
patrimoniale subìto, adducendo l’illegalità dell’utilizzo delle opere di L.C. e O.C., in quanto la banca non aveva né debitamente ottenuto il loro consenso, né pagato loro alcun compenso. Ne è derivato un contenzioso innanzi ai tribunali nazionali che non ha consentito all’associazione
ricorrente di vedere riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, ma solo la restituzione delle opere d’arte realizzate da L.C. e O.C. Di qui la decisione di adire la Corte di Strasburgo denunciando principalmente la violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione (protezione della proprietà), lamentando che il rifiuto della Corte Suprema di Giustizia di riconoscere il risarcimento del danno avesse conculcato i diritti di proprietà intellettuale di due dei membri dell’organizzazione stessa. Dopo aver affrontato e risolto positivamente la questione della ricevibilità della domanda, avendo riconosciuto la legittimazione dell’organizzazione a ricorrere, i Giudici di Strasburgo si sono occupati del merito della vicenda, ovvero di verificare se ci fosse stata un’interferenza e, in caso positivo, se configurabile come giustificata o meno. Sotto il primo profilo, la Corte ha rilevato che c’era stata effettivamente un’interferenza con i diritti dell’associazione ricorrente ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1. Sebbene non vi fosse stato alcun
formale atto di espropriazione, l’esclusione delle opere d’arte in questione dalla tutela dei diritti d’autore ha avuto conseguenze assimilabili alla privazione della proprietà. In ordine, poi, alla questione se l’interferenza fosse stata prevista dalla legge, i Giudici Edu osservano che la Corte Suprema di Giustizia aveva fondato la propria decisione sulla sezione 7 (1) (b) della Legge n. 293/1994, ai sensi della quale i modelli utilizzati per monete a corso legale non potevano far sorgere diritti d’autore. La Corte Suprema di Giustizia non aveva, tuttavia, affrontato la questione se le condizioni legali per disporre dei diritti d’autore fossero state rispettate. In primo luogo, né la Corte Suprema, né il Governo avevano fatto riferimento ad una qualunque disposizione legale volta a stabilire espressamente le condizioni da soddisfare per escludere un’opera dall’ambito dei diritti d’autore. In secondo luogo, ai sensi degli articoli 19, 24 e 25 della Legge n. 293, l’unico modo attraverso cui una terza parte può sfruttare le opere di un autore è stipulare un accordo scritto con l’autore o suoi successori; tra le clausole imperative del contratto vi è l’importo della remunerazione dell’autore o il metodo di calcolo. Ebbene, la Banca nazionale della Moldavia ha utilizzato le opere d’arte senza alcun contratto scritto con gli autori o con l’associazione ricorrente o qualsiasi accordo sulla remunerazione. Di conseguenza, l’interferenza non era stata prevista dalla
legge. Quanto allo scopo legittimo perseguito, non avendo il Governo dato indicazioni in tal senso, la Corte ha concluso che le monete commemorative erano state coniate in un contesto di politica monetaria e, quindi, rientrava nella nozione di interesse generale ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
Quanto alla proporzionalità della misura, infine, la Corte ha ribadito che l’acquisizione di proprietà senza pagamento di un importo ragionevolmente correlato al suo valore costituirebbe normalmente
una ingerenza sproporzionata e la totale mancanza di risarcimento potrebbe essere considerata giustificabile ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 solo in circostanze eccezionali. Tuttavia, né i tribunali nazionali, né il Governo avevano riferito circostanze eccezionali che
avrebbero potuto giustificare la totale mancanza di risarcimento all’associazione ricorrente per la rinuncia ai diritti d’autore che gli erano stati affidati in gestione, dalla quale aveva legalmente diritto di ricavare un reddito. Inoltre, lo scopo di interesse generale perseguito dalle autorità avrebbe potuto essere soddisfatto diversamente, senza trascurare i diritti dell’associazione ricorrente. I Giudici di Strasburgo non hanno, pertanto, ravvisato alcun motivo convincente per cui le opere di L.C. e O.C. dovessero essere utilizzate specificamente o alcun ostacolo all’uso di altri modelli per lo stesso scopo. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto ingiustificata l’ingerenza lamentata dall’associazione ricorrente, cui era stato imposto un onere sproporzionato ed eccessivo, con turbamento del “giusto equilibrio” tra protezione del suo diritto al godimento pacifico dei propri beni e l’interesse generale, con violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.

CEDU, sez. II, sent. 8 dicembre 2020, ric. n. 47384-07Scarica

Iscriviti alla Newsletter

Per ricevere tutte le novità della Rivista
Loading
Accetto il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
Condividi questo Articolo
Facebook Email Copy Link Stampa

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Per ricevere tutte le novità della rivista
Loading

EVENTI

Lectio – La Corte costituzionale ha 70 anni: un bilancio

Lunedì 28 settembre 2026 - ore 11.30 - Università degli Studi di Salerno - Aula…

28 Settembre 2026

Festival FuturoPresente – Scienza, Etica e Società

Parma - 2, 3 e 4 ottobre 2026

22 Settembre 2026

SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili

10 giugno 2026, h. 9.45, Cassino - Campus Folcara

4 Giugno 2026

GIURISPRUDENZA

La Corte EDU sull’ergastolo ostativo (Corte EDU, I sez., sent. 3 settembre 2026, n. 23169/16)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
1 Ottobre 2026

Effettività della tutela giurisdizionale e garanzie conoscitive nel rito super-accelerato in materia di accesso (Consiglio di Stato, ad. plen., sent. 9 settembre 2026, n. 8)

Anno 2026GiurisprudenzaTar e Consiglio di Stato
1 Ottobre 2026

La Cedu sulla proporzionalità dei provvedimenti di demolizione ai danni di gruppi socialmente svantaggiati (CEDU, sez. III, sent. 25 agosto 2026, ric. n. 30915/2023)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
1 Ottobre 2026

ARTICOLI CORRELATI

La Corte di Cassazione civile sez. trib. si pronuncia sull’esenzione ex art. 7, co. 1, lett. i), D. Lgs. 504/1992 per enti non commerciali (Corte di Cassazione civile sez. trib., sent. 19 gennaio 2026, n. 1045)

In tema di esenzione per gli enti non commerciali prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992,…

Anno 2026Cassazione civile e Tribunali di meritoGiurisprudenza
12 Febbraio 2026
Di
Redazione

Differenziazione di natura, contenuto e finalità tra dichiarazione dell’impresa ausiliaria e contratto di avvalimento (T.A.R. Lazio, sez. II ter, sent. 21 giugno 2019, n. 8121)

I giudici amministrativi romani hanno chiarito che le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria e il contratto di avvalimento sono atti diversi, per…

anno 2019GiurisprudenzaTar e Consiglio di Stato
9 Luglio 2019
Di
Redazione

Per il riconoscimento del figlio naturale concepito mediante maternità surrogata va valutato l’interesse alla verità e l’interesse del minore (Corte cost. sent., 22 novembre 2017 – 18 dicembre 2017, n. 272)

Ai fini dell’azione di cui all’art. 263 cod. civ., fatta salva quella proposta dallo stesso figlio, il giudice deve valutare:…

anno 2017Corte costituzionaleGiurisprudenza
26 Maggio 2019
Di
Redazione

ISSN 2240-9823

  • Direttore scientifico e responsabile | Prof. Vincenzo Baldini
  • Condirettori | Prof. Stelio Mangiameli, Prof. Fabrizio Politi, Prof. Vincenzo Tondi della Mura, Prof.ssa Agata Cecilia Amato Mangiameli

Link Utili

  • Codice etico
  • Regolamento di redazione
  • Privacy Policy

Contatti

info@dirittifondamentali.it

Seguici su:

La Rivista Dirittifondamentali.it è registrata presso il Tribunale di Cassino n. 830 del 14.6.2017. Rivista quadrimestrale inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell’Area 12 – Scienze giuridiche
dirittifondamentali.it © – 2026

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?

Utilizziamo i cookie per assicurarvi una miglior esperienza nella navigazione del nostro sito. Se resti su questa pagina assumeremo che tu abbia accettato questa condizione.