In tema di esenzione per gli enti non commerciali prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, sulla base della giurisprudenza consolidata, inclusa quella europea, che ha considerato tale beneficio come aiuto di Stato illecito ex art. 107 TFUE se fruito per attività economiche riconducibili alla nozione di impresa, la Corte ribadisce che la verifica della compatibilità con il mercato interno, della qualificazione come aiuto di Stato e del rispetto della soglia de minimis è svolta d’ufficio dal giudice e in ragione dello ius superveniens, anche in sede di legittimità, senza necessità di specifica eccezione di parte.
giovedì, Ago 13, 2026
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