Non va sospesa l’Ordinanza n. 89 del 5 novembre 2020 del Presidente della Regione Campania nella parte in cui dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola primaria e nelle scuole dell’infanzia. Considerata la durata temporanea della misura regionale (disposta fino al 14 novembre p.v.) e ritenuto che la lamentata compromissione degli altri diritti involti non sembra affatto assoluta, purché le attività scolastiche siano effettivamente assicurate con metodiche alternative rispetto alla didattica in presenza; alla luce del rappresentato “effetto moltiplicatore del contagio connesso a casi di positività nelle fasce di età solare” del prevedibile impatto dello stesso sul SSR, si ritiene di valutare prevalente l’interesse pubblico al contenimento della diffusione del virus, funzionale a garantire il diritto alla salute di tutti e di ciascuno.
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