In tema di lottizzazione abusiva, la confisca D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ex art. 44, comma 2, dei
terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente realizzate può essere disposta a fronte di
intervenuta prescrizione del reato, anche nel caso in cui lo svolgimento dell’attività istruttoria, pur
se necessitato dall’esigenza di accertare il maturare della prescrizione stessa, abbia comunque
determinato un “pieno accertamento del fatto”, sotto il profilo oggettivo e soggettivo dello stesso.
Quanto sopra, in particolare, ben si coordina con quanto affermato dalla decisione di questa Corte,
a Sezioni Unite, che ha affermato come la confisca di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art.
44, comma 2, può essere disposta anche in presenza di una causa estintiva del reato determinata
dalla prescrizione, purché la sussistenza del fatto sia stata già accertata, sotto il profilo oggettivo e
soggettivo, nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il pieno contraddittorio e la più ampia
partecipazione degli interessati, fermo restando che, una volta intervenuta detta causa, il giudizio,
in applicazione dell’art. 129 c.p.p., comma 1, non può proseguire al solo fine di compiere il predetto
accertamento.