La cessazione della causa di forza maggiore, momento dal quale decorre il termine breve previsto dall’art. 175 c.p. comma 1, non può che derivare dalla conoscenza ufficiale da parte dell’imputato del decesso del suo avvocato, con possibilità di nominare un nuovo legale in sostituzione di quello defunto. In tal senso, la notifica dell’ordine di carcerazione si profila
come un evento neutro, trattandosi di atto che non menziona la morte del difensore, né specifica le ragioni per cui la sentenza è passata in giudicato.