venerdì, Ott 16, 2026
Eventi
Lectio – La Corte costituzionale ha 70 anni: un bilancio
Festival FuturoPresente – Scienza, Etica e Società
SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili
XXII Convegno annuale Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista “G. Cervati” – I domini collettivi fra possesso e proprietà
L’ultimo principio. Orizzonti e attualità della fraternità

NEWSLETTER

Iscriviti alla newsletter
Cerca
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
Reading: La CEDU sulla libertà di espressione politica (CEDU, sez. III, sent. 7 luglio 2020, ric. n. 69575/10)
Condividi
Font ResizerAa
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
> Blog > Giurisprudenza > Corte EDU > anno 2020 > La CEDU sulla libertà di espressione politica (CEDU, sez. III, sent. 7 luglio 2020, ric. n. 69575/10)
anno 2020Corte EDUGiurisprudenza

La CEDU sulla libertà di espressione politica (CEDU, sez. III, sent. 7 luglio 2020, ric. n. 69575/10)

Di
Redazione
Pubblicato: 21 Luglio 2020
5 Min di lettura
Condividi

Con la decisione resa al caso di Rashkin contro Russia, la Corte EDU si è pronunciata sul ricorso presentato da un ex parlamentare, membro del Partito comunista di opposizione, il quale, in occasione di una riunione tenutasi per celebrare il 92° anniversario della Rivoluzione bolscevica, aveva accusato il governo di “crimini contro la nazione russa”. In seguito a ciò, il Sig. Rashkin veniva denunciato dal Sig. Volodin, membro della Duma di stato, con l’accusa di diffamazione e, per l’effetto, condannato dal Tribunale distrettuale di Leninskiy al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno; la decisione veniva confermata anche in appello.
Tuttavia, il ricorrente lamentava che nel caso di specie si fosse concretizzata una violazione del suo diritto alla libertà di espressione di cui all’art. 10 della Convenzione e ciò su un duplice presupposto: da un lato, i tribunali non avrebbero tenuto in debito conto che lo stesso, in qualità di membro di un partito dell’opposizione, avrebbe goduto di una tutela rafforzata nell’esercizio della libertà di espressione; dall’altro, le dichiarazioni impugnate non erano state fondate su informazioni verificate o verificabili e, peraltro, apparivano inidonee ad arrecare un pregiudizio grave e concreto al Sig. Volodin.
La Corte EDU coglie quindi l’occasione per ribadire che, nel riesaminare a norma dell’articolo 10 della Convenzione le decisioni dei tribunali nazionali, occorre accertare che le autorità nazionali abbiano applicato norme conformi ai principi incorporati nella norma testé richiamata e che si siano basate su una valutazione accettabile dei fatti pertinenti. A tal fine, devono essere presi in considerazione i seguenti elementi: la posizione del richiedente e della persona contro la quale sono state dirette le critiche, il contesto e l’oggetto della dichiarazione contestata, la sua caratterizzazione da parte dei tribunali nazionali e la sanzione imposta.
Facendo applicazione di tali parametri, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto che i tribunali non avessero deciso in senso conforme ai principi sanciti dall’articolo 10 della Convenzione. Innanzitutto, per quanto riguarda la posizione del richiedente, la Corte ha affermato che la garanzia della libertà di espressione assume una peculiare importanza soprattutto per i rappresentanti eletti dal popolo; di conseguenza, l’interferenza con la libertà di espressione di un membro dell’opposizione parlamentare, come il richiedente, avrebbe necessitato di un controllo più attento. Diversamente, i giudici di Strasburgo puntualizzano che il Sig. Volodin era stato anch’esso un membro del parlamento, ma eletto dal partito di governo e, anche in ragione della sua carriera politica, avrebbe dovuto dimostrare un maggior grado di tolleranza e accettare limiti più ampi di critica. A ciò si aggiunga che le affermazioni del ricorrente avrebbero costituito una dichiarazione di responsabilità politica collettiva piuttosto che un’accusa, rivolta al suo avversario, di specifici reati; inoltre, come forma di espressione politica, l’esternazione del ricorrente avrebbe dovuto godere di un livello più elevato di protezione ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione, poiché devono sussistere ragioni molto forti per giustificare restrizioni ad un discorso politico, pur se controverso o virulento. Infine, la Corte ha ritenuto che la sanzione inflitta al ricorrente fosse irragionevolmente eccessiva, in alcun modo proporzionale al pregiudizio arrecato dalle sue dichiarazioni. Per questi motivi, i giudici hanno constatato la violazione della libertà di espressione e, per conseguenza, condannato lo Stato convenuto al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno in favore del richiedente. Infine, con opinione dissenziente, tre giudici hanno espresso la loro contrarietà alla decisione assunta dalla maggioranza, contestando l’esito dell’operazione di bilanciamento che, nel caso di cui si tratta, la Corte ha compiuto nel conflitto tra il diritto alla libertà di espressione di cui all’articolo 10 e il diritto alla protezione della vita privata di cui all’art. 8 della Convenzione.

CEDU, caso Rashkin contro RussiaScarica

Iscriviti alla Newsletter

Per ricevere tutte le novità della Rivista
Loading
Accetto il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
Condividi questo Articolo
Facebook Email Copy Link Stampa

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Per ricevere tutte le novità della rivista
Loading

EVENTI

Lectio – La Corte costituzionale ha 70 anni: un bilancio

Lunedì 28 settembre 2026 - ore 11.30 - Università degli Studi di Salerno - Aula…

28 Settembre 2026

Festival FuturoPresente – Scienza, Etica e Società

Parma - 2, 3 e 4 ottobre 2026

22 Settembre 2026

SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili

10 giugno 2026, h. 9.45, Cassino - Campus Folcara

4 Giugno 2026

GIURISPRUDENZA

La Corte EDU sull’ergastolo ostativo (Corte EDU, I sez., sent. 3 settembre 2026, n. 23169/16)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
1 Ottobre 2026

Effettività della tutela giurisdizionale e garanzie conoscitive nel rito super-accelerato in materia di accesso (Consiglio di Stato, ad. plen., sent. 9 settembre 2026, n. 8)

Anno 2026GiurisprudenzaTar e Consiglio di Stato
1 Ottobre 2026

La Cedu sulla proporzionalità dei provvedimenti di demolizione ai danni di gruppi socialmente svantaggiati (CEDU, sez. III, sent. 25 agosto 2026, ric. n. 30915/2023)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
1 Ottobre 2026

ARTICOLI CORRELATI

Il giudice deve motivare la sussistenza della pericolosità quando è trascorso molto tempo dai fatti contestati. (Cass. Pen., Sez. II, 15 maggio-24 maggio 2019, n. 23110)

In tema di colpevolezza per esser stato coinvolto in un'associazione di tipo mafioso, qualora intercorra un notevole lasso di tempo…

anno 2019Cassazione penale e tribunali di meritoGiurisprudenza
25 Giugno 2019
Di
Redazione

La Cassazione penale si pronuncia sul diritto del detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 di coltivare l’affettività familiare con persona soggetta al medesimo regime speciale(Cass. pen., Sez. I, sent. 09/06/2025 (data ud. 26/03/2025) n. 21558)

In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il dirittodel detenuto di…

Anno 2025Cassazione penale e tribunali di meritoGiurisprudenza
19 Giugno 2025
Di
Redazione

Emergenza sanitaria: illegittima la sospensione dell’attività imposta a società operante nell’ambito della distribuzione di energia elettrica e della realizzazione di impianti elettrici (T.A.R. Campania, sez. V, ord. 21 aprile 2020 – 22 aprile 2020, n. 851)

Va accolta la domanda cautelare in relazione al provvedimento che aveva disposto la sospensione dell’attività di una società dal momento…

anno 2020GiurisprudenzaTar e Consiglio di Stato
1 Maggio 2020
Di
Redazione

ISSN 2240-9823

  • Direttore scientifico e responsabile | Prof. Vincenzo Baldini
  • Condirettori | Prof. Stelio Mangiameli, Prof. Fabrizio Politi, Prof. Vincenzo Tondi della Mura, Prof.ssa Agata Cecilia Amato Mangiameli

Link Utili

  • Codice etico
  • Regolamento di redazione
  • Privacy Policy

Contatti

info@dirittifondamentali.it

Seguici su:

La Rivista Dirittifondamentali.it è registrata presso il Tribunale di Cassino n. 830 del 14.6.2017. Rivista quadrimestrale inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell’Area 12 – Scienze giuridiche
dirittifondamentali.it © – 2026

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?

Utilizziamo i cookie per assicurarvi una miglior esperienza nella navigazione del nostro sito. Se resti su questa pagina assumeremo che tu abbia accettato questa condizione.