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> Blog > Giurisprudenza > Cassazione penale e tribunali di merito > anno 2019 > Il giudice deve motivare la sussistenza della pericolosità quando è trascorso molto tempo dai fatti contestati. (Cass. Pen., Sez. II, 15 maggio-24 maggio 2019, n. 23110)
anno 2019Cassazione penale e tribunali di meritoGiurisprudenza

Il giudice deve motivare la sussistenza della pericolosità quando è trascorso molto tempo dai fatti contestati. (Cass. Pen., Sez. II, 15 maggio-24 maggio 2019, n. 23110)

Di
Redazione
Pubblicato: 25 Giugno 2019
1 Min di lettura
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In tema di colpevolezza per esser stato coinvolto in un’associazione di tipo mafioso, qualora intercorra un notevole lasso di tempo tra la data di emissione del provvedimento coercitivo e i fatti contestati, il giudice deve comunque motivare in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, da valutare in relazione alla connotazione della consorteria ed al ruolo rivestito dall’indagato, sull’esistenza e sull’attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui non risulti una dissociazione espressa dal sodalizio.

Cass. Pen. n. 23110-2019PDFScarica

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