In tema di regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, il diritto
del detenuto di coltivare l’affettività familiare mediante colloqui visivi può essere riconosciuto anche
quando il familiare che si vuole incontrare è sottoposto al medesimo regime speciale, dovendosi
tuttavia operare un giudizio di bilanciamento tra le esigenze di affettività del soggetto ristretto e
quelle di sicurezza pubblica. Laddove le esigenze di sicurezza siano ritenute prevalenti, non è
possibile soddisfare tale diritto nemmeno con l’impiego di strumenti audiovisivi.

