Il sistema di protezione dei richiedenti asilo nasce da un protocollo di intesa tra Amministrazioni pubbliche statali e locali, che costituisce un modulo convenzionale attraverso cui le pubbliche amministrazioni coordinano l’esercizio di funzioni proprie in via del perseguimento di un risultato comune. Su tale presupposto la Cassazione ha correttamente rilevato che la fattispecie delineata dall’art. 15 della L. 241/90 costituisce un modulo convenzionale di valenza generale attraverso il quale le amministrazioni che partecipano all’accordo rendono possibile e disciplinano il coordinato esercizio di funzioni proprie, nella prospettiva di un risultato di comune interesse, individuato attraverso uno specifico procedimento amministrativo.
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione rientrano negli accordi riferibili alla L. n. 241 del 1990, art. 15, anche gli atti denominati “protocollo di intesa ” da essa ritenuti quale modulo convenzionale attraverso il quale le Pubbliche Amministrazioni coordinano l’esercizio di funzioni proprie in vista del conseguimento di un risultato comune. (cfr. SS.UU. ord. 13-7-2006 n. 15893).
Pertanto la disposizione recata dall’art. 133, comma 1, lett. a) n. 2 del codice del processo amministrativo che attribuisce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo alle controversie sopra richiamate, attrae nella giurisdizione del giudice amministrativo di tutte le fasi di esecuzione dell’accordo fra pubbliche amministrazioni, essendo indifferente che la tutela richiesta riguardi interessi legittimi o diritti soggettivi. (Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 31-07-2017, n. 18985)