Ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all’art. 600-ter c.p., la nozione di “pornografia minorile” dettata dall’ultimo comma dell’art. cit. fa riferimento – oltre ad ogni rappresentazione di un minore coinvolto in esplicite attività sessuali – a “qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”. In quest’ottica per “organi sessuali” devono intendersi anche gli organi sessuali cd. “secondari” (quali il seno ed i glutei), non potendosi limitare la rilevanza penale delle condotte incriminate alle sole rappresentazioni degli organi genitali di soggetti infradiciottenni.
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