In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, in caso di ritardo della P.A. nel pagamento delle somme riconosciute in forza di decreto di condanna “Pinto” definitivo, pronunciato ai sensi dell’art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, l’interessato, ove il versamento delle somme spettanti non sia intervenuto entro il termine dilatorio di mesi sei e giorni cinque dalla data in cui il provvedimento è divenuto esecutivo, ha diritto – sia che abbia esperito azione esecutiva per il conseguimento delle somme a lui spettanti, sia che si sia limitato ad attendere l’adempimento spontaneo della P.A. – ad un ulteriore indennizzo commisurato al ritardo nel soddisfacimento della sua pretesa eccedente al suddetto termine, nonché, ove intrapresa, all’intervenuta promozione dell’azione esecutiva, che, tuttavia, può essere fatto valere esclusivamente con ricorso diretto alla CEDU.
Post correlati
Assegno divorzile anche al coniuge che rinuncia a occasioni professionali (Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 agosto 2024, n. 22942)
11 Settembre 2024
Alle Sezioni Unite la questione dell’ammissibilità della pensione di reversibilità per il partner già convivente e per il figlio della coppia omogenitoriale(Cass. Civ., Sez. Lav., ord. 21 agosto 2024, n. 22992)
11 Settembre 2024
La diffusione dell’immagine del minore è illecita senza il consenso dei genitori (Cass. Civ., Sez. I, ord. 21 agosto 2024, n. 23018)
11 Settembre 2024
Risarcimento del danno da malformazioni fetali e probabilità statistiche d’errore medico (Cass. Civ., Sez. III, ord. 21 agosto 2024, n. 22996)
11 Settembre 2024
La CEDU sul diritto di eleggibilità alle elezioni (CEDU, sez. III, sent. 3 settembre 2024, ric. n. 32648/22)
11 Settembre 2024