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> Blog > Fascicoli > Numero 1-2020 > Le condotte di omessa vigilanza di inquinamento
FascicoliNumero 1-2020

Le condotte di omessa vigilanza di inquinamento

Di
Sveva Bocchini
Pubblicato: 2 Marzo 2020
3 Min di lettura
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Principio fondamentale del diritto dell’UE in materia ambientale è il “chi inquina paga”, secondo cui il costo delle misure di prevenzione e riparazione del danno ambientale deve gravare sull’operatore che ha causato il danno o la minaccia di danno (art. 191 TFUE e art. 3 ter d.lgs. 152/2006). Nonostante la sua indubbia valenza precettiva, operando anche come canone d’interpretazione della normativa nazionale in materia ambientale, l’applicazione del suddetto principio non si è rivelata rigorosa laddove le autorità amministrative hanno imposto misure di ripristino ambientale a soggetti diversi dall’autore del danno o perché più facilmente individuabili o perché maggiormente solvibili.   Se a seguito di numerosi interventi delle Corti si è raggiunto un sufficiente grado di certezza circa la non configurabilità di una responsabilità ambientale ripristinatoria “da posizione”, derivante dalla mera titolarità di una situazione reale sul bene inquinato, ancora incerti sono i confini della responsabilità omissiva per mancato impedimento di fenomeni di degrado ambientale causati da terzi. Il presente contributo analizza la rilevanza giuridica delle condotte di omessa vigilanza con l’intento di valorizzare il ruolo dei soggetti non autori della violazione nella prevenzione del degrado ambientale, valutandone la compatibilità con il principio europeo del chi inquina paga.

A fundamental principle of EU environmental law is the “polluter pays”, according to which the cost of measures to prevent and remedy environmental damage must be borne by the operator who caused the damage or the threat of damage (art. 191 TFEU ​​and art.3 ter of Legislative Decree 152/2006). Despite its undoubted preceptive value, also operating as a canon of interpretation of the national environmental legislation, the application of the aforementioned principle has not proved rigorous where the administrative authorities have imposed environmental restoration measures on subjects other than the author of the damage or because they are more easily identified or because they are more solvent. If, following numerous interventions by the Courts, a sufficient degree of certainty has been reached regarding the non-configurability of a “position-based” restorative environmental liability, deriving from the mere ownership of a real situation on the polluted property, the boundaries of the omissive liability are still uncertain for failure to prevent phenomena of environmental degradation caused by third parties. This contribution analyzes the legal relevance of non-supervisory conduct with the aim of enhancing the role of non-infringing parties in preventing environmental degradation, assessing their compatibility with the European polluter-pays principle.

Bocchini – Le condotte di omessa vigilanza di inquinamentoScarica
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