La Corte costituzionale tedesca si pronuncia sul suicidio assistito (URTEIL VOM 26. FEBRUAR 2020 – 2 BVR 2347/15)
a) Il
generale diritto di personalità (art. 2 c. 1 in combinato con l’art. 1 c. 1 GG)
comprende come espressione dell’autonomia personale un diritto
all’autodeterminazione a morire.
b) La
decisione del singolo, di porre fine alla sua vita secondo la sua concezione
della qualità della vita e la sensatezza della propria esistenza, è in
principio da rispettare come atto di autonoma autodeterminazione.
c) La
libertà di togliersi la vita include anche la libertà di cercare un aiuto di
terzi per realizzare questo fine e di avere diritto all’aiuto, se questo gli
viene offerto.
Anche
provvedimenti statali che sviluppano un effetto mediato o fattuale, possono
pregiudicare i diritti fondamentali e devono perciò essere giustificati in modo
sufficiente dal punto di vista del diritto costituzionale. Il divieto del
pragmatico incitamento al suicidio sancito nell’art. 217 del codice penale
rende di fatto impossibile a coloro che vogliano suicidarsi di beneficiare dell’aiuto al suicidio da loro scelto e (a loro)
pragmaticamente offerto.
a) Il
divieto dell’incitamento al suicidio è da valutare alla stregua del criterio di
proporzionalità
b) Per la
verifica di ragionevolezza (della pretesa) va considerato che la
regolamentazione del suicidio assistito si pone in un contesto di tensione con
diversi aspetti della tutela fornita dal diritto costituzionale. Il rispetto
del diritto fondamentale all’autodeterminazione che comprende anche il diritto
ad autodeterminarsi sulla fine della propria vita di chi si decide secondo la propria
responsabilità di mettere fine alla propria esistenza e a tal fine cerca un
aiuto, entra in collisione con l’obbligo dello Stato, di proteggere l’autonomia di chi vuole
suicidarsi e, al riguardo, anche il bene giuridico alto della vita.
L’alto rango, che la costituzione attribuisce all’autonomia ed alla vita, è
in principio idoneo a giustificare l’effettiva tutela preventiva di essa anche
con i mezzi del diritto penale. Se l’ordinamento giuridico punisce determinate forme di suicidio
pericolose per l’autonomia, deve assicurare che malgrado il divieto resta
aperto, nel singolo caso, l’accesso all’aiuto al suicidio deliberatamente prestato.
Il divieto dell’incitamento al
suicidio di cui all’art. 217 cod. pen. Riduce le possibilità di un suicidio assistito in una
dimensione tale che al singolo di fatto non residua alcuno spazio per la
garanzia della sua libertà protetta dal diritto costituzionale.
Nessuno può essere obbligato, a prestare aiuto al suicidio.
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