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> Blog > Fascicoli > Numero 1-2020 > La dimensione regionale dei diritti sociali nella prospettiva del regionalismo differenziato
FascicoliNumero 1-2020

La dimensione regionale dei diritti sociali nella prospettiva del regionalismo differenziato

Di
Anna Maria Citrigno
Pubblicato: 7 Gennaio 2020
6 Min di lettura
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Il lavoro si pone l’obiettivo di esaminare la questione del “rinnovato” interesse di alcune Regioni (soprattutto Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna) nei confronti della previsione di cui all’art. 116, c. 3, cercando anzitutto di chiarire se c’è spazio di differenziazione nella garanzia dei diritti fondamentali sociali con riguardo alle diverse tipologie di regioni previste nella Carta e se ciò sia consentito (e fin dove) dai principi costituzionali (in particolare quelli di unità e indivisibilità della Repubblica, di eguaglianza e di solidarietà). Il vivace dibattito dottrinale intorno al tema vede chi da una parte ritiene che le iniziative delle tre Regioni del Nord promotrici dell’odierno processo di attuazione del regionalismo differenziato sarebbero state ispirate per lo più dall’intento di trattenere quote maggiori del “residuo fiscale” e chi, dall’altra, ritiene invece come la differenziazione possa dar luogo ad un modello positivo tale da far  assumere comportamenti più virtuosi e a seguire le migliori pratiche da parte delle altre regioni. Le potenzialità che il regionalismo asimmetrico può offrire devono confrontarsi con tutta una serie di problematiche e con le incertezze e i rischi che da tale processo potrebbero scaturire. Il punto di snodo centrale con riferimento alla possibilità di una differenziazione regionale riguarda la questione del c.d. “federalismo fiscale” previsto dall’art. 119 Cost. e della relativa legge delega, n. 42 del 2009, la cui mancata attuazione si riflette inevitabilmente sulle risorse necessarie agli enti territoriali necessaria per lo svolgimento delle “funzioni pubbliche loro attribuite”. Se ci si colloca nel quadro già complesso della garanzia dell’effettività dei diritti sociali in una dimensione regionale ancora caratterizzata da notevoli squilibri territoriali, il rischio che la differenziazione potrebbe comportare è certamente più elevato dei presunti vantaggi. In tale quadro, si è evidenziata la necessità di definire sistemi di finanziamento e meccanismi di perequazione che escludano lesioni del principio di eguaglianza e una disparità di tutela in ragione del territorio in cui si risiede, fermo restando il parametro costituzionale di riferimento sancito nell’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, che richiede che sia mantenuta «la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali».A

The aim of this paper is to examine the “renewed” interest of some Regions (especially Veneto, Lombardy and Emilia-Romagna) in the provisions of art. 116(3) of the Constitution, first of all trying to clarify whether there is room for differentiation in the guarantee of fundamental social rights with regard to the different types of regions envisaged therein and if this is allowed (and to what extent) by constitutional principles (in particular those of unity and indivisibility of the Republic, equality and solidarity). The lively academic debate on the topic sets those who on one hand believe that the initiatives of the three Northern Regions promoting the current process of implementing differentiated regionalism were inspired mostly by the intention of retaining larger portions of the “fiscal residue” against those who, on the other hand, believe that differentiation may create a positive model leading other regions to adopt more virtuous conduct and to follow best practices. The potential benefits of asymmetric regionalism must be set against a whole series of problems and the uncertainties and risks that could arise from this process. The central issue around which the possibility of regional differentiation revolves is that of the so-called “Fiscal federalism” provided for by art. 119 of the Constitution and the relative delegation law, no. 42 of 2009, whose non-implementation inevitably reflects resources necessary for local authorities to perform the “public functions assigned to them”. If we consider the already complex framework of guaranteeing the effectiveness of social rights in a regional dimension still characterized by significant territorial imbalances, the possible risks of differentiation are certainly higher than the presumed advantages. In this context, the need was highlighted to establish funding systems and equalization mechanisms that prevent harm to the principle of equality and unequal protection related to the area in which a person resides, without prejudice to the constitutional parameter of reference enshrined in art. 120(2) of the Constitution, which requires that “the protection of the legal unit or economic unit and in particular the protection of the essential levels of benefits concerning civil and social rights” be maintained.

A.M. Citrigno – La dimensione regionale dei diritti sociali nella prospettiva del regionalismo differenziatoScarica
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