Ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 152 del 2006, il proprietario di un fondo risponde della bonifica del suolo di sua proprietà non a titolo di responsabilità oggettiva ma soltanto ove responsabile quanto meno a titolo di colpa, anche omissiva, per non aver approntato l’adozione delle cautele
volte a custodire adeguatamente la proprietà e preservarla dall’abusivo abbandono dei rifiuti. Ai fini dell’accertamento della rimproverabilità della condotta occorre, pertanto, che gli organi preposti al controllo svolgano approfonditi accertamenti in contraddittorio con i soggetti interessati, di talché, in mancanza, non possono porsi incombenti a carico dei proprietari delle aree. Inoltre, il dovere di diligenza che fa carico al titolare del fondo non può arrivare al punto di richiedere una costante vigilanza, estesa alle ore notturne, tale da impedire ad estranei di invadere l’area, posto che tale onere travalicherebbe oltremodo gli ordinari canoni della diligenza media (e del buon padre di famiglia) che è alla base della nozione di colpa.