La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis c.p., risulta configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile col giudizio di particolare tenuità la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi etilici accertati, anche ove, al di sotto della soglia di rilevanza penale, sussiste una fattispecie che integra un illecito amministrativo.
A tale proposito, è noto come le Sezioni Unite della S.C., con la sentenza cd. Tushaj n. 13681 del 06/04/2016, abbiano precisato la non incompatibilità con il giudizio di particolare tenuità della presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, ciò in quanto la determinazione del minimo disvalore della condotta segnata dal superamento della soglia non preclude al giudice di merito una valutazione circa l’offensività in concreto della condotta. Semmai, la soglia di punibilità rappresenta un utile parametro a disposizione dell’interprete per valutarne la concreta offensività, atteso che quanto più ci si allontana dal valore-soglia tanto più è verosimile che ci si trovi in presenza di un fatto non specialmente esiguo.