Il livello di integrazione sociale non costituisce elemento di per sè sufficiente per il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari alla luce della disciplina previgente al D.L. n. 113 del 2018, assumendo rilievo preminente situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, risultanti da obblighi internazionali o costituzionali conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito al rimpatrio, in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali.
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