Deve essere respinta la richiesta dell’imputato della rimessione del procedimento per via del vasto clamore mediatico suscitato dalla vicenda di cui è protagonista poiché in tal caso il sospetto relativo all’imparzialità dei giudici popolari non rileva ai fini dell’applicazione di tale istituto, ma, eventualmente, solo per l’applicazione delle norme in tema di astensione e ricusazione.
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