Nella sentenza in epigrafe, i giudici capitolini hanno fatto chiarezza sulla sanabilità delle opere edilizie abusive, in zona vincolata, mediante il c.d. terzo condono edilizio. Segnatamente, l’art. 32, comma 26, lettera a), della legge n. 326 del 2003, nello stabilire le opere assoggettabili al condono edilizio, ha distinto le tipologie di illecito di cui all’allegato 1, numeri da 1 a 3 (opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in difformità dal titolo edilizio), per cui è possibile la sanatoria in tutto il territorio nazionale, mentre nelle aree sottoposte a vincolo ha ammesso la sanatoria solo per le “le tipologie di illecito di cui all’allegato 1 numeri 4, 5 e 6”, opere di restauro e risanamento conservativo (tipologia 4 e 5), opere di manutenzione straordinaria, opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume (tipologia 6).
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