Dal combinato disposto dell’articolo 95, co. 10, del codice dei contratti pubblici che stabilisce come nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali e dell’articolo 83, comma 9 del espressamente escluso per le carenze dichiarative relative ne deriva che la mancata indicazione dei costi per la manodopera e la sia sanabile attraverso il meccanismo del c.d. ‘soccorso istruttorio’ indicazione è espressamente compresa fra i casi in cui il soccorso non è ammesso.