Va dichiarata infondata la questione sollevata dalla Regione Veneto con riferimento all’articolo 1, comma 70, della legge n. 205 del 2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) che prevedeva lo stanziamento per un solo anno, in considerazione della complessa fase di passaggio dalle Province alle Regioni delle funzioni relative agli alunni con disabilità e, comunque, a fronte della garanzia di una copertura finanziaria certa e quantificata per l’anno di riferimento. Come affermato già in precedenti pronunce, questa Corte ha risottolineato la natura fondamentale del diritto all’istruzione delle persone con disabilità, garantito dall’art. 38 Cost. e tutelato anche dall’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18. Ha altresì ribadito che, nell’attuazione di tale diritto fondamentale, il legislatore, chiamato a predisporre gli strumenti anche finanziari necessari alla sua effettiva realizzazione, è tenuto ad assicurare la tutela del nucleo essenziale di tale diritto, che comprende anche il servizio di trasporto scolastico e di assistenza. L’effettiva fruibilità del nucleo indefettibile dei diritti delle persone con disabilità non può dipendere da scelte finanziarie che il legislatore compie con previsioni che lasciano «incerta nell’an e nel quantum la misura della contribuzione» (sentenza n. 275 del 2016).
venerdì, Ott 16, 2026
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