Il caso in esame riguarda una controversia sorta tra due ricorrenti rumeni e il Jobcenter Leipzig, dall’altra, riguardo al rifiuto di quest’ultimo di concedere loro prestazioni assicurative di base («Grundsicherung»), vale a dire, per la sig.ra Dano, la prestazione di sussistenza («existenzsichernde Regelleistung») e, per suo figlio, l’assegno sociale («Sozialgeld») nonché la partecipazione alle spese di alloggio e di riscaldamento previste dalla normativa tedesca.
La risposta della Corte di Giustizia ai quesiti rivolti dal Tribunale sociale di Lipsia si fonda innanzitutto sulla interpretazione della Dir. n. 2004/38/CE (“cittadino Ue”).
La Corte ha sottolineato infatti che, per poter accedere a talune prestazioni sociali (come, ad esempio, le prestazioni tedesche dell’assicurazione di base), i cittadini di altri Stati membri possono rivendicare la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante solo se il loro soggiorno soddisfa i requisiti indicati dalla Dir. n. 2004/38/CE “cittadino dell’Unione”. A tal proposito la Corte precisa che durante i primi cinque anni di soggiorno all’estero, lo Stato membro ospitante “deve garantire prestazioni sociali di carattere non contributivo a condizione che le persone economicamente inattive dispongano di risorse proprie sufficienti”, evitando che i cittadini inattivi utilizzino tali aiuti sociali per il proprio sostentamento.
Pertanto, nel caso di specie, i ricorrenti non disponendo di risorse sufficienti, non possono rivendicare il diritto di soggiorno in Germania in forza della direttiva “cittadino Ue” 2004/38/CE.