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Anno 2021CGUEGiurisprudenza

Il principio del ne bis in idem, quale sancito all’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso si applica a violazioni del diritto della concorrenza come l’abuso di posizione dominante (CGUE, Ottava Sezione, 2 marzo 2021, C-857/18)

Di
Redazione
Pubblicato: 10 Marzo 2021
2 Min di lettura
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L’articolo 11, paragrafo 6, prima frase, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 e 102 TFUE], deve essere interpretato nel senso che le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri sono private della competenza ad applicare gli articoli 101 e 102 TFUE quando la Commissione europea avvia un procedimento per l’adozione di una decisione che constati una violazione di tali disposizioni, se e nella misura in cui tale atto formale verte sulle stesse presunte violazioni degli articoli 101 e 102 TFUE, commesse dalla stessa o dalle stesse imprese sullo stesso o sugli stessi mercati di prodotto e sullo stesso o sugli stessi mercati geografici, nel corso dello stesso o degli stessi periodi, di quelle oggetto del o dei procedimenti precedentemente avviati da tali autorità.
Il principio del ne bis in idem, quale sancito all’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso si applica a violazioni del diritto della concorrenza come l’abuso di posizione dominante di cui all’articolo 102 TFUE e vieta che un’impresa sia condannata o perseguita nuovamente a causa di un comportamento anticoncorrenziale per il quale è stata sanzionata o per il quale è stata dichiarata non responsabile da una precedente decisione non più impugnabile. Per contro, tale principio non trova applicazione quando un’impresa è perseguita e sanzionata separatamente e in modo indipendente da un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro e dalla Commissione europea per violazioni dell’articolo 102 TFUE relative a mercati di prodotto o mercati geografici distinti o quando un’autorità garante della concorrenza di uno Stato membro è privata della sua competenza in applicazione dell’articolo 11, paragrafo 6, prima frase, del regolamento n. 1/2003.

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