venerdì, Ott 16, 2026
Eventi
Lectio – La Corte costituzionale ha 70 anni: un bilancio
Festival FuturoPresente – Scienza, Etica e Società
SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili
XXII Convegno annuale Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista “G. Cervati” – I domini collettivi fra possesso e proprietà
L’ultimo principio. Orizzonti e attualità della fraternità

NEWSLETTER

Iscriviti alla newsletter
Cerca
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
Reading: La Corte EDU sulla garanzia del diritto alla libertà di stampa (CEDU, sez. IV, sent. 12 gennaio 2021, ric. n. 79671/13)
Condividi
Font ResizerAa
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
> Blog > Giurisprudenza > Corte EDU > Anno 2021 > La Corte EDU sulla garanzia del diritto alla libertà di stampa (CEDU, sez. IV, sent. 12 gennaio 2021, ric. n. 79671/13)
Anno 2021Corte EDUGiurisprudenza

La Corte EDU sulla garanzia del diritto alla libertà di stampa (CEDU, sez. IV, sent. 12 gennaio 2021, ric. n. 79671/13)

Di
Redazione
Pubblicato: 26 Gennaio 2021
5 Min di lettura
Condividi

La decisione resa al caso in oggetto scaturisce dal ricorso presentato contro la Romania dal Sig. Gheorghe Florin Popescu che ha denunciato la violazione dell’art. 10 della Convenzione EDU con riferimento alla decisione delle autorità nazionali di condannare il ricorrente, giornalista, al risarcimento dei danni per aver pubblicato sul suo blog cinque articoli critici indirizzati a LB, anch’esso giornalista, redattore capo di un quotidiano e produttore di programmi televisivi. Nella specie, il giudice di prime cure aveva ritenuto che il ricorrente, con la pubblicazione degli articoli in questione, avesse ecceduto i limiti della libertà di manifestazione del pensiero, non solo utilizzando espressioni volgari e diffamatorie che avrebbero danneggiato l’onore e la reputazione di LB ma altresì accusandolo, pur in assenza di ogni circostanza fattuale, di essere moralmente responsabile di un omicidio-suicidio. Le conclusioni del Tribunale venivano confermate prima dalla Corte distrettuale e poi anche dalla Corte d’Appello di Bacău e ciò sul preminente rilievo che le accuse levate a carico di LB fossero prive di ogni concreto fondamento, carenti di una base sufficientemente precisa e attendibile. Investita del ricorso sollevato dal Sig. Popescu, la Corte EDU ha preliminarmente osservato come, nel caso di specie, si fosse verificata un’ingerenza nell’esercizio del diritto alla libertà di espressione del ricorrente; un’ingerenza tuttavia prevista dalla legge e diretta a perseguire uno degli scopi legittimi indicati all’art. 10, par. 2, della Convezione, consistente nella “protezione della reputazione o dei diritti altrui”. Ciò premesso, la Corte è passata ad indagare se questa ingerenza fosse “necessaria in una società democratica”, verificando se la predetta misura limitativa fosse proporzionata allo scopo pur legittimamente perseguito e se i motivi invocati dai tribunali nazionali fossero pertinenti e sufficienti. A tal proposito, i giudici di Strasburgo hanno posto esattamente in rilievo la circostanza, ampiamente ribadita nel corso del proprio insegnamento giurisprudenziale, che la libertà di stampa gioca un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento di una società democratica; del pari, la Corte ha sottolineato come anche la funzione dei blogger e degli utenti popolari dei social media, analogamente ai media tradizionali, possa essere assimilata a quella di un “cane da guardia” dell’opinione pubblica e ciò considerato che i siti web contribuiscono notevolmente a migliorare l’accesso del pubblico alle notizie e, più oltre, a facilitare la diffusione delle informazioni. Nel merito, la Corte EDU ha obiettato che le decisioni pronunciate dai tribunali nazionali si siano concentrate principalmente sulle conseguenze negative che gli articoli pubblicati avrebbero spiegato sull’onore e sulla dignità di LB, mancando di eseguire ogni più accurata attività di bilanciamento tra la garanzia del diritto alla reputazione individuale e la tutela della libertà di stampa. Più nel dettaglio, i rilievi mossi dalla Corte di Strasburgo insistono sulla considerazione che le autorità nazionali non abbiano tenuto in debito conto il ruolo essenziale che la libertà di stampa svolge in una società democratica, omettendo peraltro di valutare se le osservazioni del ricorrente afferissero ad una questione di interesse generale, se LB fosse un personaggio pubblico o, ancora, lo stile delle affermazioni utilizzate dal ricorrente e il grado di diffusione degli articoli oggetto di contestazione. Infine, per ciò che attiene alla gravità della sanzione inflitta, la Corte EDU rileva che i tribunali nazionali si siano limitati a elencare alcuni criteri per la determinazione del quantum della sanzione, senza tuttavia farvi applicazione e neppure riflettendo sulle conseguenze che la sanzione avrebbe prodotto rispetto alla situazione economica del ricorrente. Tutto ciò premesso, e considerato che i tribunali nazionali non avrebbero debitamente soppesato gli interessi in gioco secondo i criteri stabiliti nella giurisprudenza europea, la Corte di Strasburgo ha affermato che i giudici interni non abbiano argomentato motivi pertinenti e sufficienti per giustificare l’interferenza con il diritto del ricorrente alla libertà di espressione. La Corte ha quindi concluso nel senso di ritenere che la predetta interferenza non fosse “necessaria in una società democratica”, riscontrandosi per questa via una violazione della garanzia prevista all’art. 10 della Convenzione.

Affaire Gheorghe Florin PopescuScarica

Iscriviti alla Newsletter

Per ricevere tutte le novità della Rivista
Loading
Accetto il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
Condividi questo Articolo
Facebook Email Copy Link Stampa

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Per ricevere tutte le novità della rivista
Loading

EVENTI

Lectio – La Corte costituzionale ha 70 anni: un bilancio

Lunedì 28 settembre 2026 - ore 11.30 - Università degli Studi di Salerno - Aula…

28 Settembre 2026

Festival FuturoPresente – Scienza, Etica e Società

Parma - 2, 3 e 4 ottobre 2026

22 Settembre 2026

SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili

10 giugno 2026, h. 9.45, Cassino - Campus Folcara

4 Giugno 2026

GIURISPRUDENZA

La Corte EDU sull’ergastolo ostativo (Corte EDU, I sez., sent. 3 settembre 2026, n. 23169/16)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
1 Ottobre 2026

Effettività della tutela giurisdizionale e garanzie conoscitive nel rito super-accelerato in materia di accesso (Consiglio di Stato, ad. plen., sent. 9 settembre 2026, n. 8)

Anno 2026GiurisprudenzaTar e Consiglio di Stato
1 Ottobre 2026

La Cedu sulla proporzionalità dei provvedimenti di demolizione ai danni di gruppi socialmente svantaggiati (CEDU, sez. III, sent. 25 agosto 2026, ric. n. 30915/2023)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
1 Ottobre 2026

ARTICOLI CORRELATI

Stato di indigenza, discordanze tra redditi dichiarati e violazione degli obblighi di assistenza familiare (Cass. Pen., sez. VI, sent. 16 ottobre – 18 dicembre 2020, n. 36504)

In tema di omesso versamento dell'assegno di mantenimento, il dedotto stato di indigenza da parte dell'imputato va escluso sulla base…

anno 2020Cassazione penale e tribunali di meritoGiurisprudenza
13 Gennaio 2021
Di
Redazione

Una permanente difficoltà economica non integra di per sè sola lo stato di necessità ex art. 54 c.p. (Cass. Pen., sez. II, sent. 15 settembre – 18 settembre 2020, n. 26225)

L'illecita occupazione di un immobile è scriminata dallo stato di necessità solo in presenza di un pericolo imminente di danno…

anno 2020Cassazione penale e tribunali di meritoGiurisprudenza
30 Settembre 2020
Di
Redazione

La Corte Edu sulla necessità di svolgere indagini efficaci nei casi di violenza di genere (CEDU, sez. I, sent. 27 febbraio 2025, ric. n. 40733/22)

La pronuncia resa dalla Corte di Strasburgo si inserisce nell’ambito del giudizio promosso da unacittadina la quale, dopo essere stata…

Anno 2025Corte EDUGiurisprudenza
12 Marzo 2025
Di
Redazione

ISSN 2240-9823

  • Direttore scientifico e responsabile | Prof. Vincenzo Baldini
  • Condirettori | Prof. Stelio Mangiameli, Prof. Fabrizio Politi, Prof. Vincenzo Tondi della Mura, Prof.ssa Agata Cecilia Amato Mangiameli

Link Utili

  • Codice etico
  • Regolamento di redazione
  • Privacy Policy

Contatti

info@dirittifondamentali.it

Seguici su:

La Rivista Dirittifondamentali.it è registrata presso il Tribunale di Cassino n. 830 del 14.6.2017. Rivista quadrimestrale inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell’Area 12 – Scienze giuridiche
dirittifondamentali.it © – 2026

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?

Utilizziamo i cookie per assicurarvi una miglior esperienza nella navigazione del nostro sito. Se resti su questa pagina assumeremo che tu abbia accettato questa condizione.