Il provvedimento di ripristino della misura coercitiva (emesso, anche su richiesta del pubblico ministero, dopo l’erronea scarcerazione per decorrenza termini dell’interessato, disposta con ordinanza non impugnata dal pubblico ministero) è impugnabile ex art. 310 c.p.p.
venerdì, Ott 16, 2026
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