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anno 2020Cassazione civile e Tribunali di meritoGiurisprudenza

Legittima la decisione di Facebook di oscurare le pagine di Forza Nuova (Tribunale di Roma, sez. dir. persona e imm.civ., sent. 23 febbraio 2020)

Di
Redazione
Pubblicato: 26 Febbraio 2020
3 Min di lettura
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Dal complesso quadro di fonti costituzionali e sovranazionali emerge con chiarezza che tra i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero, nel bilanciamento con altri diritti fondamentali della persona, assume un particolare rilievo il rispetto della dignità umana ed il divieto di ogni discriminazione, a garanzia dei diritti inviolabili spettanti ad ogni persona. La libertà di manifestazione del pensiero non include, pertanto, discorsi ostili e discriminatori (vietati a vari livelli dall’ordinamento interno e sovranazionale).
Gli obblighi imposti dal diritto sovranazionale impongono di esercitare un controllo; obbligo imposto agli stati ed anche, entro certi limiti, ai social network come Facebook, che ha sottoscritto l’apposito Codice di condotta. Nel caso di specie, peraltro, non si tratta di una generalizzata compressione per via giudiziaria della libertà di espressione di singoli individui o gruppi, ma della possibilità di accedere ad uno specifico social network (che è anche un social media, strumento attraverso il quale i produttori di contenuti sono in grado di raggiungere il grande pubblico), gestito da privati, al fine di consentire la diffusione di informazioni concernenti l’attività di una determinata formazione politica. Per utilizzare il Servizio Facebook, tutti gli utenti devono prima accettarne le Condizioni. Ciascun utente si impegna a “non usare Facebook per scopi illegali, ingannevoli, malevoli o discriminatori” e a non “pubblicare o eseguire azioni su Facebook che non rispettano i diritti di terzi o le leggi vigenti”. Le Condizioni attribuiscono a Facebook Ireland il diritto di rimuovere tali contenuti e di interrompere la fornitura del Servizio Facebook agli utenti che le violino. I contenuti, che inizialmente erano stati rimossi e poi a fronte della reiterata violazione hanno comportato la disattivazione degli account dei singoli ricorrenti e delle pagine da loro amministrate tutte ricollegabili a Forza Nuova, sono illeciti da numerosi punti di vista. Non solo violano le condizioni contrattuali, ma sono illeciti in base a tutto il complesso sistema normativo nazionale e sovranazionale. Tale organizzazione si è resa anche protagonista di iniziative discriminatorie in danno di rom, migranti e omosessuali e veri e propri “discorsi d’odio”. Facebook non solo poteva risolvere il contratto grazie alle clausole contrattuali accettate al momento della sua conclusione, ma aveva il dovere legale di rimuovere i contenuti, una volta venutone a conoscenza, rischiando altrimenti di incorrere in responsabilità, dovere imposto anche dal codice di condotta sottoscritto con la Commissione Europea.
TribRomaOrdinanza23.2.2020Scarica

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