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anno 2019Corte costituzionaleGiurisprudenza

La Corte Costituzionale si pronuncia sulla normativa della Regione Lombardia in tema di edilizia religiosa (Corte cost., sent. 22 ottobre 2019 – 5 dicembre 2019, n. 254)

Di
Redazione
Pubblicato: 11 Dicembre 2019
2 Min di lettura
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È incostituzionale l’art. 72, comma 2 e comma 5, secondo periodo, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera c), della legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, recante «Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) – Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi» poiché subordina l’installazione di tutte le nuove attrezzature religiose al PAR il quale poteva essere adottato solo unitamente al piano di governo del territorio (PGT) in violazione della libertà di culto di cui all’art. 19. Cost.
A questo riguardo viene in evidenza innanzitutto il carattere assoluto della previsione, che riguarda indistintamente (ed esclusivamente) tutte le nuove attrezzature religiose, a prescindere dal loro carattere pubblico o privato, dalla loro dimensione, dalla specifica funzione cui sono adibite, dalla loro attitudine a ospitare un numero più o meno consistente di fedeli, e dunque dal loro impatto urbanistico, che può essere molto variabile e potenzialmente irrilevante. Ad avviso della Corte, nel regolare, in sede di disciplina del governo del territorio, l’edilizia di culto, le regioni possono perseguire esclusivamente finalità urbanistiche, nell’ambito delle quali deve essere ricondotta anche la necessaria specifica considerazione delle esigenze di allocazione delle attrezzature religiose. In ragione del peculiare rango costituzionale della libertà di culto, inoltre, la stessa disciplina urbanistico-edilizia deve far fronte, con riferimento alle attrezzature religiose, all’ulteriore esigenza della necessaria previsione di luoghi per il loro insediamento, con la conseguenza che essa non può comportare l’esclusione o l’eccessiva compressione della possibilità di realizzare strutture di questo tipo.

Corte cost., sent. 22 ottobre 2019 – 5 dicembre 2019, n. 254Scarica

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