Il diritto all’istruzione è parte integrante del riconoscimento e della garanzia dei diritti dei disabili, per il conseguimento di quella pari dignità sociale che consente il pieno sviluppo e l’inclusione della persona umana con disabilità e che l’alunno disabile ha diritto a seguire il corso degli studi obbligatori utilizzando una serie di strumenti previsti come obbligatori ed inderogabili al fine di garantire l’effettiva integrazione e l’effettiva partecipazione all’apprendimento. Il diritto all’istruzione dei disabili, ascritto nella categoria dei diritti fondamentali, passa attraverso l’attivazione dell’Amministrazione scolastica per la sua garanzia, mediante le doverose misure di integrazione e sostegno atte a rendere possibile ai portatori disabili la frequenza delle scuole e l’insieme delle pratiche di cura e riabilitazione necessarie per il superamento ovvero il miglioramento della condizione di disabilità e per quel che qui rileva anche la coerente acquisizione di competenze-seppur ridotte- scolastiche. Tra le misure di integrazione e sostegno previste dal legislatore per garantire l’effettività del diritto all’istruzione del disabile vi è la somministrazione delle ore di insegnamento attraverso un docente specializzato e il supporto di ulteriori figure specializzate di sostegno, tutte parimenti necessarie, non intercambiabili e costanti nella durata del percorso scolastico. L’art. 11 d.l.gs. n. 62/2017 prevede infatti per gli studenti che la valutazione debba essere riferita “al comportamento, alle discipline e alle attività” svolte sulla base del PEI e che l’ammissione all’esame di Stato va fatta sempre con riferimento al PEI; mentre la l. n. 104/1992 ha la finalità di garantire e promuovere l’integrazione del disabile non solo nella famiglia, ma, anche nella scuola, attraverso mezzi adeguati. Nel caso di specie, la minore è stata scrutinata ed ammessa all’esame senza avere prima seguito il percorso normativamente previsto per la sua disabilità e quindi in violazione del suo diritto ad acquisire abilità e miglioramenti e soprattutto in assenza del PEI, redatto solo a fine anno e quindi certamente non utilizzato per lo scrutinio della alunna con riferimento alla dovuta valutazione dei progressi e/o degli obiettivi raggiunti attraverso la comparazione tra uno status di partenza, uno status in itinere ed un status di arrivo e quindi attraverso delle griglie idonee ad individuare se effettivamente durante l’iter scolastico, l’alunna potesse avere fatto dei progressi ed abbia soddisfatto obiettivi indicati nel PEI. Ne consegue la violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 62/2017 secondo cui, per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, con riferimento alle attività svolte, alle valutazioni effettuate, valuta i progressi dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziale. La valutazione dell’allieva è carente pertanto del presupposto normativamente previsto come obbligatorio nel percorso di assistenza durante l’intero arco dell’anno scolastico.
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