In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, il giudice di merito deve accertare,
all’attualità, la sussistenza di comportamenti gravemente pregiudizievoli e non recuperabili,
verificando l’impossibilità di un recupero delle capacità genitoriali in tempi compatibili con i bisogni
evolutivi del minore, nonché l’infruttuosità delle misure assistenziali e di sostegno disponibili e
l’assenza di parenti idonei. L’accertamento dello stato di abbandono, fondato su puntuali elementi
fattuali e su una motivazione complessa e coerente, non è sindacabile in sede di legittimità attraverso
una mera richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non potendo la cassazione
trasformarsi in un terzo grado di merito.
venerdì, Ott 16, 2026
Eventi

