In tema di procreazione medicalmente assistita, anche eterologa e praticata all’estero, il consenso del
partner alla PMA, rilevante ai fini dell’art. 9 legge 40 del 2004, può essere desunto per facta
concludentia (partecipazione al progetto procreativo, riconoscimento del nato, esercizio costante della
funzione genitoriale), sicché, accertata la sussistenza di tale consenso, è preclusa tanto al padre
quanto alla madre l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 c.c.
Nel giudizio ex art. 263 c.c., il minore è rappresentato in via autonoma dal curatore speciale, la cui
legittimazione processuale perdura nei successivi gradi di giudizio e si estende ai subprocedimenti
inerenti all’affidamento e al mantenimento; la parte genitore non può agire in cassazione “anche
nell’interesse del minore” né sostituirsi alla curatrice speciale.
venerdì, Ott 16, 2026
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