La Corte di giustizia si pronuncia in tema di mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva (CGUE, Grande Sezione, 4 giugno 2026, C-722/23 e C-91/24)

L’articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev’essere interpretato nel senso che: un’autorità giudiziaria dell’esecuzione, qualora abbia rifiutato di eseguire, sulla base dell’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata, un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva non può, al fine di evitare l’impunità della persona ricercata, applicare, in via complementare, il motivo di non esecuzione facoltativa previsto da tale articolo 4, punto 6. Per contro, in caso di un siffatto rifiuto, lo Stato membro di esecuzione, al fine di evitare la suddetta impunità, è tenuto ad avvalersi delle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 5, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, chiedendo, di propria iniziativa, allo Stato membro di emissione di trasmettergli la sentenza che irroga tale pena, corredata del certificato per il quale il modello standard figura nell’allegato I di quest’ultima decisione quadro, ai fini dell’esecuzione di detta pena nel suo territorio.

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