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Reading: La Corte costituzionale si pronuncia sulle misure di prevenzione dell’infezione da Sars-cov-2 (Corte costituzionale, sent. 24 dicembre 2025, n. 199)
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> Blog > Giurisprudenza > Corte costituzionale > Anno 2025 > La Corte costituzionale si pronuncia sulle misure di prevenzione dell’infezione da Sars-cov-2 (Corte costituzionale, sent. 24 dicembre 2025, n. 199)
Anno 2025Corte costituzionaleGiurisprudenza

La Corte costituzionale si pronuncia sulle misure di prevenzione dell’infezione da Sars-cov-2 (Corte costituzionale, sent. 24 dicembre 2025, n. 199)

Di
Redazione
Pubblicato: 5 Gennaio 2026
4 Min di lettura
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Con la sent. n. 199 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità,
sollevate (in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32, co. 1 e 2, e 36 Cost.), dal Tribunale ordinario di Catania,
dell’art. 1 del d.l. n. 127 del 2021 (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del
lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde
COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening) – che ha stabilito che, nel periodo dal 15
ottobre al 31 dicembre 2021, per accedere ai luoghi di lavoro, il personale del settore pubblico
dovesse possedere ed esibire una certificazione da vaccinazione, guarigione o test (cosiddetto green
pass base) e che, in mancanza, il lavoratore fosse considerato assente ingiustificato senza diritto alla
retribuzione né altro compenso o emolumento – e dell’art. 1 del d.l. n. 1 del 2022 (Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti
della formazione superiore) – che, dall’ entrata in vigore e fino al 15 giugno 2022, ha sancito l’obbligo
vaccinale per gli ultracinquantenni, disponendo che, a decorrere dal 15 febbraio 2022, i lavoratori
destinatari di tale obbligo, ai fini dell’accesso al luogo di lavoro, dovessero possedere ed esibire una
certificazione di vaccinazione o guarigione (cosiddetto green pass rafforzato) e che, in caso di
mancato possesso della suddetta certificazione, fossero considerati assenti ingiustificati senza diritto
alla retribuzione né altro compenso o emolumento, .
Innanzitutto, la Corte costituzionale ha affermato che l’obbligo vaccinale disposto nei confronti dei
soggetti ultracinquantenni «risponde a una valutazione non irragionevole delle evidenze
scientifiche che individuavano nei primi i soggetti più esposti alla malattia severa» e rappresenta
una misura «non sproporzionatamente preordinata a tutelare la salute pubblica, in quanto rivolta a
proteggere i soggetti più fragili, a contenere il carico ospedaliero, oltre che, pur sempre, a ridurre la
circolazione del virus».
La Corte ha inoltre escluso la violazione dell’art. 32, co.1, Cost., rimarcando che «le evidenze
scientifiche disponibili al momento di entrata in vigore dell’obbligo vaccinale confermano […]
l’efficacia della vaccinazione anti COVID-19 come misura di prevenzione fondamentale per
contenere la diffusione dell’infezione» e che, secondo le conclusioni dell’AIFA e dell’ISS sulla
sicurezza dei vaccini anti COVID -19, «la maggior parte delle reazioni avverse ai vaccini sono non
gravi e con esito in risoluzione completa», mentre «le reazioni avverse gravi hanno una frequenza
da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione».
Inoltre, in riferimento alla necessità per il lavoratore non vaccinato o non guarito di «sottoporsi ogni
due giorni al tampone», per ottenere il green pass base per accedere al luogo di lavoro, la Corte ha
escluso la lesione della dignità personale in quanto «non implica alcun apprezzamento negativo
della persona che vi è sottoposta» e «non appare in grado di provocare sofferenze fisiche
significative».
La Corte ha poi affermato che le conseguenze del mancato adempimento agli obblighi previsti dalle
disposizioni impugnate ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro non ledono né il diritto al lavoro e alla
retribuzione (artt. 4 e 36, Cost.), né il diritto alla dignità personale (art. 2, Cost.), né il principio di
ragionevolezza e proporzionalità (art. 3, Cost.), in quanto sono «frutto di una scelta individuale» e
perché l’inosservanza dei suddetti obblighi «assume una rilevanza “meramente sinallagmatica” sul
piano delle condizioni nascenti dal contratto di lavoro, nel senso che il loro inadempimento rende
la prestazione non conforme alle regole del rapporto, giustificando così la preclusione a svolgere
l’attività lavorativa e la conseguente privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o
emolumento» (le stesse considerazioni valgono ad escludere la dedotta violazione dell’articolo 32,
secondo comma, della Costituzione).

Corte cost., sent. n. 199_2025Download

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