Il
proprietario incolpevole, che non ha contribuito all’inquinamento del sito, è tenuto
esclusivamente a segnalare alle autorità il superamento o il pericolo di superamento delle
concentrazioni delle soglie di contaminazione e ad adottare le misure di prevenzione del danno
ambientale, mentre ha la mera facoltà di assumere in proprio le restanti iniziative di contrasto e
riparazione del danno, onde mantenere il fondo libero dai pesi derivanti dall’eventuale attivazione
d’ufficio delle autorità. Infatti, il proprietario rimane esposto al privilegio speciale e agli oneri reali
sul fondo per il caso in cui, non essendo stato individuato il responsabile dell’inquinamento, le
amministrazioni competenti realizzino d’ufficio le misure di messa in sicurezza, di bonifica e di
ripristino ambientale, rivalendosi poi delle spese sul proprietario, nei limiti del valore del fondo.
Pertanto, non è configurabile alcuna responsabilità in capo al proprietario dell’area inquinata né,
quindi, l’obbligo di bonificare il sito o di adottare le misure di messa insicurezza di emergenza per
il solo fatto di rivestire tale qualità, ove non si dimostri il suo apporto causale all’inquinamento
riscontrato.
venerdì, Ott 16, 2026
Eventi

