L’accesso difensivo ai sensi degli art. 22 e seg. L.241/90 agli atti propedeutici all’adozione di una interdittiva antimafia può essere negato o differito ai sensi del D.M. 16 marzo 2022 soltanto previa indicazione da parte della Prefettura di prevalenti esigenze attinenti alla sicurezza pubblica che impediscono in concreto la divulgazione del documento.
venerdì, Ott 16, 2026
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