venerdì, Ott 16, 2026
Eventi
Lectio – La Corte costituzionale ha 70 anni: un bilancio
Festival FuturoPresente – Scienza, Etica e Società
SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili
XXII Convegno annuale Centro studi sulle proprietà collettive e la cultura del giurista “G. Cervati” – I domini collettivi fra possesso e proprietà
L’ultimo principio. Orizzonti e attualità della fraternità

NEWSLETTER

Iscriviti alla newsletter
Cerca
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
Reading: La Corte Costituzionale francese sulla legge per la fiducia nell’istituzione giudiziaria: fiducia e giustizia, verso una (necessaria?) riforma della magistratura? Legge sulla fiducia nell’istituzione giudiziaria del 18 novembre 2021 (Conseil Constitutionnel, sent. n. 2021-829 DC, del 17.12.2021)
Condividi
Font ResizerAa
  • Rivista
    • Le ragioni di una nuova rivista
    • Organi
    • Regolamento di redazione
    • Regolamento per l’invio e la valutazione dei contributi
    • Codice etico
  • Fascicoli
    • Fascicoli 2026
    • Fascicoli 2025
    • Fascicoli 2024
    • Fascicoli 2023
    • Fascicoli 2022
    • Fascicoli 2021
    • Fascicoli 2020
    • Fascicoli 2019
    • Fascicoli 2018
    • Fascicoli 2017
    • Fascicoli 2016
    • Fascicoli 2015
    • Fascicoli 2014
    • Fascicoli 2013
    • Fascicoli 2012
  • Numeri monografici
    • I caratteri della democrazia parlamentare oggi
    • Diritto alla vita, dignità umana e autodeterminazione nel caso Cappato
    • Autonomie territoriali e principio di indivisibilità. Italia e Spagna
    • Disciplina elettorale e sistema dei partiti
    • Forum sulle riforme costituzionali
    • Famiglia e nuove formazioni sociali
    • I mutamenti costituzionali attraverso la giurisprudenza europea
    • Emergenza sanitaria e diritti fondamentali
    • Attualità
  • Giurisprudenza
    • Corte Costituzionale
    • Tar e Consiglio di Stato
    • Cassazione penale e Tribunali di merito
    • Cassazione civile e Tribunali di merito
    • Corte di Giustizia dell’UE
    • Corte Europea dei diritti dell’Uomo
    • Autorità amministrative indipendenti
    • Giurisprudenza straniera
    • Comunicati dalle Corti
  • Eventi
    • Convegni e Seminari
    • Bandi
  • Comunicati della Rivista
> Blog > Giurisprudenza > Giurisprudenza straniera > La Corte Costituzionale francese sulla legge per la fiducia nell’istituzione giudiziaria: fiducia e giustizia, verso una (necessaria?) riforma della magistratura? Legge sulla fiducia nell’istituzione giudiziaria del 18 novembre 2021 (Conseil Constitutionnel, sent. n. 2021-829 DC, del 17.12.2021)
GiurisprudenzaGiurisprudenza straniera

La Corte Costituzionale francese sulla legge per la fiducia nell’istituzione giudiziaria: fiducia e giustizia, verso una (necessaria?) riforma della magistratura? Legge sulla fiducia nell’istituzione giudiziaria del 18 novembre 2021 (Conseil Constitutionnel, sent. n. 2021-829 DC, del 17.12.2021)

Di
Redazione
Pubblicato: 29 Marzo 2022
5 Min di lettura
Condividi

Una decisione, a dir poco, densa di spunti di riflessione, oltre che di scottante attualità. Per l’art. 66 della Costituzione «nessuno può essere detenuto arbitrariamente. L’autorità giudiziaria, custode della libertà individuale, vigila affinché tale principio sia rispettato alle condizioni previste dalla legge». La disposizione è considerata diretta attuazione dell’art. 6 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, per il quale: «la legge è l’espressione della volontà generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere eguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca»; prosegue la sovraordinata disposizione, in specifico riferimento alla questione che qui direttamente interessa, «tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti». Le alte funzioni di magistrato, in linea di principio, devono essere esercitate, rileva il Conseil, da persone che intendono dedicare la propria vita professionale alla carriera giudiziaria. La Costituzione, tuttavia, non vieta, pur ponendo alcuni limiti, che le funzioni normalmente riservate ai magistrati di carriera possano essere esercitate, in via temporanea, da persone che non intendano intraprendere questa carriera. Tra queste limitazioni vi è l’art. 66 della Costituzione che si oppone alla possibilità di affidare il potere di decidere misure privative della libertà personale ad una giurisdizione composta di soli laici. La disposizione non vieta, tuttavia, che un simile potere possa essere esercitato da una giurisdizione penale di diritto comune in cui siedano anche tali giudici. In questo caso, però, devono essere fornite adeguate garanzie per assicurare il principio di indipendenza, inseparabile dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali, ed il rispetto dei requisiti di capacità ad assumere l’incarico, in attuazione della suindicata sovraordinata disposizione di cui all’art. 6 della Dichiarazione del 1789. A tal fine, diventa fondamentale che i soggetti interessati all’esercizio di simili funzioni siano assoggettati ai medesimi diritti ed obblighi che gravano sui togati, fatte salve specifiche disposizioni che si rendono necessarie in considerazione della natura temporanea dell’esercizio delle funzioni. Alcune di queste disposizioni pongono limitazioni, escludendo, ad esempio, la possibilità che componenti laici, a tempo determinato e onorari, possano comporre Corti d’assise o Tribunali penali dipartimentali. In particolare, si osserva che, all’interno dell’attività giurisdizionale, al magistrato provvisorio non può, senza pregiudizio per il principio di indipendenza, essere consentito, all’interno del Tribunale cui appartiene, esercitare più di un terzo delle funzioni normalmente riservate ai magistrati di carriera. In una simile direzione sono da interpretare le disposizioni dell’art. 41-11, ult. co. Inoltre, spetta al C.S.M. esprimere il parere sulla proposta di nomina del candidato, dopo averne accertato la competenza, l’esperienza e la capacità a svolgere le funzioni. Ancora, l’articolo 41-14, co. 2, vieta ai magistrati di esercitare, anche a titolo temporaneo, un’attività che corrisponda a quella di un «pubblico ufficiale», ad eccezione di attività d’insegnamento, previa autorizzazione. Anche in tal caso, al fine di assicurare il principio d’indipendenza della Magistratura. Ulteriori previsioni normative sono dettate circa la possibilità che avvocati possano esercitare funzioni giurisdizionali, sempre nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e onorabilità delle funzioni. Si ricordi, poi, che le funzioni di avvocato onorario che esercita funzioni giudiziarie sono incompatibili con l’esercizio di cariche pubbliche elettive. L’assunzione dell’incarico, attraverso il giuramento, vincola gli avvocati onorari al segreto delle deliberazioni e al potere disciplinare, alle stesse condizioni dei magistrati. Il Conseil non ritiene, invece, conformi a Costituzione alcune disposizioni della legge in discussione concernenti la possibilità di registrazione e trasmissione delle udienze. Ciò in considerazione dell’articolo 34 della Costituzione, che impone di assicurare garanzie specifiche e fondamentali a protezione del diritto al rispetto della vita privata e al rispetto del principio di presunzione di innocenza, che risulta dagli articoli 2 e 9 della Dichiarazione del 1789. Le previsioni normative che non determinano, con precisione, le condizioni e le modalità di simili registrazioni, non possono ritenersi ammissibili e, dunque, conformi ai principi della Costituzione. Come osservato, in maniera particolarmente significativa: «il costituzionalismo contemporaneo è un fenomeno giuridico ben più complesso della previsione di diritti fondamentali, poiché implica una trasformazione del concetto stesso di “legge giuridica”» (così, F. VIOLA, 1900-2020. Una storia del diritto naturale, Torino, 2021, p. 104).

Conseil Constitutionnel n. 2021-829 DCScarica

Iscriviti alla Newsletter

Per ricevere tutte le novità della Rivista
Loading
Accetto il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
Condividi questo Articolo
Facebook Email Copy Link Stampa

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Per ricevere tutte le novità della rivista
Loading

EVENTI

Lectio – La Corte costituzionale ha 70 anni: un bilancio

Lunedì 28 settembre 2026 - ore 11.30 - Università degli Studi di Salerno - Aula…

28 Settembre 2026

Festival FuturoPresente – Scienza, Etica e Società

Parma - 2, 3 e 4 ottobre 2026

22 Settembre 2026

SEMINARIO DI STUDI – Dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: autonomia ed indipendenza del giudice e dell’ordine giudiziario: tra aspettative incompiute e riforme possibili

10 giugno 2026, h. 9.45, Cassino - Campus Folcara

4 Giugno 2026

GIURISPRUDENZA

La Corte EDU sull’ergastolo ostativo (Corte EDU, I sez., sent. 3 settembre 2026, n. 23169/16)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
1 Ottobre 2026

Effettività della tutela giurisdizionale e garanzie conoscitive nel rito super-accelerato in materia di accesso (Consiglio di Stato, ad. plen., sent. 9 settembre 2026, n. 8)

Anno 2026GiurisprudenzaTar e Consiglio di Stato
1 Ottobre 2026

La Cedu sulla proporzionalità dei provvedimenti di demolizione ai danni di gruppi socialmente svantaggiati (CEDU, sez. III, sent. 25 agosto 2026, ric. n. 30915/2023)

Anno 2026Corte EDUGiurisprudenza
1 Ottobre 2026

ARTICOLI CORRELATI

La Cassazione sulle operazioni “sotto copertura”. (Cass. Pen., Sez. VI, 4 febbraio-15 aprile 2020, n. 12204)

In tema di operazioni sotto copertura, è inutilizzabile la prova acquisita dall’agente infiltrato che abbia determinato l’indagato alla commissione di…

anno 2020Cassazione penale e tribunali di meritoGiurisprudenza
11 Giugno 2020
Di
Redazione

La Corte di Giustizia si pronuncia sulla possibilità di contestare una sentenza definitiva di condanna penale nella fase del procedimento di esecuzione della sentenza (CGUE, Terza Sezione, 11 aprile 2024, C-114/23+altre)

Le questioni sollevate nelle cause riunite riguardano una fase anteriore ai procedimenti di esecuzione, che è stata definitivamente conclusa e…

Anno 2024CGUEGiurisprudenza
17 Aprile 2024
Di
Redazione

La CEDU sulla necessità di tutelare la privacy della vittima in un processo per stupro (CEDU, sez. I, sent. 14 maggio 2020, ric. n. 30373/13)

I Giudici di Strasburgo, con sei voti favorevoli ed uno contrario, hanno escluso la violazione dell’articolo 6 § 1 (diritto…

anno 2020Corte EDUGiurisprudenza
26 Maggio 2020
Di
Redazione

ISSN 2240-9823

  • Direttore scientifico e responsabile | Prof. Vincenzo Baldini
  • Condirettori | Prof. Stelio Mangiameli, Prof. Fabrizio Politi, Prof. Vincenzo Tondi della Mura, Prof.ssa Agata Cecilia Amato Mangiameli

Link Utili

  • Codice etico
  • Regolamento di redazione
  • Privacy Policy

Contatti

info@dirittifondamentali.it

Seguici su:

La Rivista Dirittifondamentali.it è registrata presso il Tribunale di Cassino n. 830 del 14.6.2017. Rivista quadrimestrale inclusa nella classe A delle Riviste scientifiche dell’Area 12 – Scienze giuridiche
dirittifondamentali.it © – 2026

Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?

Utilizziamo i cookie per assicurarvi una miglior esperienza nella navigazione del nostro sito. Se resti su questa pagina assumeremo che tu abbia accettato questa condizione.