La Cassazione sulle operazioni “sotto copertura”. (Cass. Pen., Sez. VI, 4 febbraio-15 aprile 2020, n. 12204)

In tema di operazioni sotto copertura, è inutilizzabile la prova acquisita dall’agente infiltrato che abbia determinato l’indagato alla commissione di un reato e non quella acquisita con l’azione di mero disvelamento di una risoluzione delittuosa già esistente, rispetto alla quale l’attività dell’infiltrato si presenti solo come occasione di estrinsecazione del reato. (Fattispecie in cui gli agenti sotto copertura si sono limitati a fingersi interessati all’acquisto di droga, concordando luogo, tempo e modalità della consegna di sostanza stupefacente già nella disponibilità dell’imputato).

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