Con la sentenza in oggetto, la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dalle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto sull’articolo 12 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024), riguardante i criteri di recepimento della direttiva UE sulla qualità dell’aria. Ha infatti stabilito che per l’attuazione degli obblighi di derivazione eurounitaria in materia ambientale e di qualità dell’aria, le Regioni non possono pretendere o condizionare l’esercizio della delega statale a specifici stanziamenti aggiuntivi di fondi da parte dello Stato. Benché la materia presenti un carattere trasversale capace di interferire con le competenze regionali, non viola la sfera di autonomia delle Regioni la disposizione statale (art. 12 della legge 13 giugno 2025, n. 91) che fissa princìpi e criteri direttivi per il recepimento di una direttiva UE, restando ferma la successiva pianificazione locale affidata agli enti territoriali in ossequio ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
venerdì, Ott 16, 2026
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